Art. 6.
(Incentivi alle assunzioni).

      1. In caso di assunzione a tempo indeterminato di personale con qualifica di dirigente o di quadro in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della presente legge, il credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rispettivamente incrementato del 40 per cento e del 30 per cento. Per le imprese operanti nelle aree diverse da quelle indicate dal citato articolo 2, comma 539, della legge n. 244 del 2007, il suddetto credito d'imposta è riconosciuto con un incremento rispettivamente pari al 30 per cento e al 20 per cento.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione del comma 1.